PoliticaEsercito svizzero, l'obbligo vaccinale per gli impieghi all'estero non si tocca
cp, ats
15.2.2024 - 15:43
L'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19 rimane valido per quei soldati che possono essere impiegati all'estero.
15.02.2024, 15:43
15.02.2024, 15:48
SDA
È quanto ribadisce il Consiglio federale rispondendo a un'interpellanza di Jean-Luc Addor (UDC/VS), critico nei confronti di un'imposizione che persino l'esercito americano ha revocato.
L'atto parlamentare del consigliere nazionale vallesano prende spunto dal licenziamento – confermato da una sentenza del Tribunale federale (TF) – di quattro membri delle Forze speciali perché si erano rifiutati di farsi inoculare il vaccino anti Covid. Si tratta, secondo Addor, di personale altamente qualificato che ha seguìto anni di istruzione e che quindi è difficile da sostituire con breve preavviso.
L'esempio dell'esercito USA
A tale riguardo, il deputato fa presente che l'esercito degli Stati Uniti, su decisione del Congresso, ha revocato l'obbligo di vaccinazione imposto in precedenza al proprio personale, iniziando a a contattare i militari che sono stati congedati in seguito al loro rifiuto di vaccinarsi, al fine di reincorporarli.
Ma per il Consiglio federale – che non si esprime sulle decisioni di altri governi – la vaccinazione contro il Covid-19 è obbligatoria per il personale militare che deve poter essere impiegato anche a breve termine in Paesi in cui esistono requisiti di vaccinazione per il transito o l'ingresso in relazione a questa malattia.
La vaccinazione, stando all'esecutivo, garantisce inoltre che il personale militare possa essere operativo rapidamente e in qualsiasi momento. Ciò è particolarmente importante per gli impieghi critici in termini di tempo all'estero (ad esempio le evacuazioni, come nel caso dell'Afghanistan, n.d.r). Un'infezione da coronavirus può infatti limitare gravemente la prontezza all'impiego per un periodo prolungato.
La sentenza del Tribunale federale
Il 23 marzo 2023 in una sentenza il TF aveva ritenuto giustificato il licenziamento dei quattro soldati delle forze speciali. Secondo la massima istanza giudiziaria elvetica, l'inoculazione rappresentava una misura preventiva per mantenere la disponibilità di questi militari.
Benché l'obbligo di vaccinarsi sotto minaccia di licenziamento costituisca una violazione della libertà personale, il TF ha riconosciuto che tale violazione si giustifica nel caso concreto.
Per i soldati di professione di un'unità speciale, tale ingerenza è da considerarsi leggera, secondo i giudici. Chi riveste questo ruolo ha infatti un rapporto giuridico speciale con lo Stato e servire nelle forze armate comporta anche un dovere di obbedienza.
Stando alla corte, l'ordinanza sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all'estero costituisce una base legale sufficiente. Pur se la vaccinazione non viene menzionata esplicitamente, il testo contempla un obbligo di prevenzione e trattamento. Per il TF l'obbligo di vaccinazione è quindi proporzionato.