Accusato di stupro Per il TF il mancato consenso non basta per una condanna

fach, ats

11.5.2022 - 17:03

Il Tribunale federale (TF) ha confermato l'assoluzione di un uomo accusato di stupro, poiché attualmente non esiste alcuna base legale per applicare il principio del «solo sì significa sì». Secondo la normativa attuale, il mancato consenso non è sufficiente per pronunciare una condanna per coazione sessuale o violenza carnale, scrive l'Alta Corte in un comunicato.

Immagine d'illustrazione.
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La coazione è un elemento costitutivo degli articoli 189 (coazionesessuale) e 190 (violenza carnale) del Codice penale svizzero. Per condannare qualcuno occorre che la vittima non sia consenziente, che l'autore del reato lo sappia o che accetti questa eventualità e che vada oltre approfittando della situazione, ad esempio esercitando pressioni psicologiche, o usando un mezzo efficace, come minacce o violenza, spiega il TF.

Nel settembre 2020, il Tribunale correzionale del Canton Ginevra aveva condannato l'uomo per coazione sessuale e violenza carnale, poi prosciolto in seconda istanza dalla Corte di appello e di revisione penale della Corte di giustizia. Il TF conferma ora l'assoluzione.

Nel suo ricorso la donna ha invocato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

Quest'ultima prevede che il consenso debba essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Secondo la ricorrente gli articoli 189 e 190 del Codice penale (CP) dovrebbero quindi essere interpretati in modo da rendere punibile ogni atto sessuale non consensuale.

La risposta del TF

Il Tribunale federale sottolinea però che l'adeguatezza della formulazione dei due articoli del CP «può rimanere indecisa» dato che la Convenzione di Istanbul non crea diritti soggettivi per la persona che lo invoca.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, la CEDU non esamina se il quadro legislativo in linea generale è sufficiente, ma se nel caso che le è sottoposto i fatti denunciati siano coperti dal quadro legislativo e se la vittima abbia potuto beneficiare di una protezione effettiva dei suoi diritti.

Inoltre la CEDU non ha mai trattato un caso in cui era contestata unicamente l'assenza della formulazione del consenso nella legislazione.

Mon Repos sottolinea che l'interpretazione proposta dalla ricorrente omette la coazione, prevista invece dal diritto penale in vigore. Il principio di legalità ("nessuna sanzione senza legge") però impone di considerare questo elemento costitutivo degli articoli 189 e 190 del CP. Sopprimere il requisito della coazione compete se del caso al legislatore, concludono i giudici federali.

Nell'ambito della revisione del diritto penale in materia sessuale attualmente in corso, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha scartato la soluzione del consenso (solo sì significa sì), preferendo il principio «No significa no».